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Sez. 2, Sentenza n. 1168 del 14/04/1972 (Rv. 357623 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - CONSEGNA A PERSONA DIVERSA DAL DOMICILIATARIO - RAPPORTO DI FAMIGLIA, DI SERVIZIO O DI VICINANZA CON IL DOMICILIATARIO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1972-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357623-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - CONSEGNA A PERSONA DIVERSA DAL DOMICILIATARIO - RAPPORTO DI FAMIGLIA, DI SERVIZIO O DI VICINANZA CON IL DOMICILIATARIO - NECESSITA.*

Le Disposizioni dell'art 139 cod proc civ sono applicabili anche alle notificazioni eseguite presso il domiciliatario e regolate dal successivo articolo 141. Ne consegue che solo la consegna ad una delle persone che si trovano con il domiciliatario in uno dei rapporti indicati nell'art 139 citato(persona di famiglia o addetto alla casa, portiere o vicino di casa) vale come consegna al domiciliatario medesimo ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art 141. (Conf 2096'69, mass n 341377).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)