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Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 02/05/2011 (Rv. 617702 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE | Recesso unilaterale del committente - Diritto potestativo - Configurabilità - Giusta causa - Necessità - Esclusione - Azione di accertamento del recesso ed azione di inadempimento - Diversità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617702-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

Nel contratto di appalto, il recesso unilaterale del committente previsto dall'art. 1671 cod. civ. costituisce esercizio di un diritto potestativo e, come tale, non esige che ricorra una giusta causa; ne consegue che la domanda giudiziale con la quale l'appaltatore chieda l'accertamento di tale recesso si fonda su presupposti diversi da quelli posti a base dell'azione con cui il medesimo deduca l'inadempimento del committente, giacchè quest'ultima domanda implica un'indagine comparativa delle condotte tenute dalle parti al fine di verificare la colpevolezza e la gravità del comportamento denunciato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1671

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)