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Sez. 5, Sentenza n. 5253 del 23/01/1984 Ud. (dep. 06/06/1984) Rv. 164623 - 01

PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE - IN GENERE - SANZIONE SOSTITUTIVA - POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE - MENZIONE NELLA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - OBBLIGO DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164623-01

PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE - IN GENERE - SANZIONE SOSTITUTIVA - POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE - MENZIONE NELLA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - OBBLIGO DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA.*

La menzione della facoltà di applicare una sanzione sostitutiva nella comunicazione giudiziaria non costituisce un Obbligo per il giudice, sanzionato da nullità, ma solo una prescrizione di natura formale. (Conf mass n 159979).*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 84 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)