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Sez. 6, Sentenza n. 15161 del 18/03/2014 Cc. (dep. 02/04/2014) Rv. 260880 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Intervenuta sentenza favorevole all'estradizione - Richiesta del Ministro della Giustizia di applicazione della custodia cautelare - Emissione di misura coercitiva - Presupposti.
Stato
decisa il 2014-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260880-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE

In tema di estradizione per l'estero, dopo una decisione favorevole all'accoglimento della relativa domanda, la Corte di appello deve disporre la custodia in carcere dell'estradando sul solo presupposto della richiesta in tal senso formulata dal Ministro della giustizia, senza possibilità di una successiva revoca del provvedimento cautelare sulla base della dedotta insussistenza del pericolo di fuga, non assumendo più alcun rilievo, in questa fase, le esigenze cautelari cui la misura è subordinata, a norma dell'art. 714, comma secondo, cod. proc. pen., quando è emessa prima della sentenza favorevole all'estradizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)