Sez. 6, Sentenza n. 16190 del 24/01/2008 Cc. (dep. 17/04/2008) Rv. 239671 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Richiesta del Ministro della giustizia di applicazione della custodia cautelare - Intervenuta sentenza favorevole all'estradizione - Emissione di misura coercitiva - Presupposti.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE
In tema di estradizione per l'estero, la corte di appello, qualora pervenga ad una decisione favorevole all'accoglimento della relativa domanda, deve disporre la custodia in carcere dell'estradando sul solo presupposto della richiesta in tal senso formulata dal Ministro della giustizia. Tuttavia, quando la richiesta è stata formulata, senza esito, dal Ministro della giustizia prima della decisione sull'estradabilità, la corte di appello non può applicare la misura coercitiva ex art. 704, comma terzo cod. proc. pen., ma è tenuta a verificare le esigenze cautelari, a norma dell'art. 714, comma secondo, cod. proc. pen.. (In applicazione di questo principio, la Corte ha annulllato senza rinvio l'ordinanza con la quale la corte di appello aveva applicato alla persona richiesta in consegna, dopo averne dichiarata la estradabilità, la misura cautelare degli arresti domiciliari, senza valutare il pericolo di fuga).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)