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Sez. 2, Sentenza n. 2409 del 19/12/2008 Ud. (dep. 20/01/2009) Rv. 242805 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Ascolto diretto delle registrazioni - Modalità di apprezzamento della prova - Partecipazione delle parti - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242805-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

Il giudice (nella specie la Corte di appello) ha il potere di procedere all'ascolto diretto delle registrazioni delle conversazioni telefoniche intercettate, benché disponga agli atti della relativa trascrizione, senza che questa modalità di apprezzamento della prova documentale debba svolgersi nel contraddittorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)