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Sez. 2, Sentenza n. 22184 del 22/05/2007 Ud. (dep. 06/06/2007) Rv. 237016 - 01

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE | Videoregistrazione - Visione da parte del giudice - Contraddittorio - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237016-01

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE

La visione da parte del giudicante di una videocassetta ritualmente acquisita non comporta l'esecuzione di attività tecniche eccedenti la normalità quotidiana e, non costituendo attività diretta alla formazione della prova, non deve aver luogo necessariamente in contraddittorio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)