Sez. 3, Sentenza n. 2090 del 04/05/1978 (Rv. 391464 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - GIUDIZIO CON PLURALITA DI PARTI - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE AD UNO DEI LITISCONSORTI - ART 354 COD PROC CIV - INAPPLICABILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - GIUDIZIO CON PLURALITA DI PARTI - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE AD UNO DEI LITISCONSORTI - ART 354 COD PROC CIV - INAPPLICABILITA.*
L'art 354 cod proc civ, secondo il quale il giudice di appello, che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, deve rimettere la causa al primo giudice, postula l'esistenza di un giudizio singolo o, se con pluralita di parti, di un litisconsorzio necessario. Pertanto, tale norma non trova applicazione allorche trattasi di litisconsorzio semplice, non potendo, in virtu del principio utile per inutile non vitiatur, la nullita del giudizio nei confronti di uno o di alcuno dei litisconsorti, importare la nullita del giudizio anche nei confronti degli altri, per i quali ebbe a svolgersi regolarmente e, limitatamente ai quali, pertanto, bene il giudice di appello puo conoscere dell'impugnazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)