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Sez. 1, Sentenza n. 4020 del 04/07/1985 (Rv. 441543 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - CHIAMATA IN CAUSA DI UN TERZO DA PARTE DEL CONVENUTO QUALE RESPONSABILE ESCLUSIVO NEI CONFRONTI DELL'ATTORE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CONFIGURABILITÀ - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE DI DETTA CHIAMATA - SEPARAZIONE DAI PROCEDIMENTI - INAMMISSIBILITÀ - RIMESSIONE EX ART. 354 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1985-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441543-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - CHIAMATA IN CAUSA DI UN TERZO DA PARTE DEL CONVENUTO QUALE RESPONSABILE ESCLUSIVO NEI CONFRONTI DELL'ATTORE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CONFIGURABILITÀ - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE DI DETTA CHIAMATA - SEPARAZIONE DAI PROCEDIMENTI - INAMMISSIBILITÀ - RIMESSIONE EX ART. 354 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ.*

A seguito della chiamata in causa di un terzo, da parte del convenuto, rivolta ad ottenerne una declaratoria di responsabilità esclusiva nei confronti della pretesa attrice, con propria liberazione, il predetto terzo assume la veste di litisconsorte necessario, indipendentemente da una formale estensione della domanda dell'attore, da intendersi automaticamente riferita anche al chiamato. Pertanto, qualora il giudice d'appello riscontri la nullità della notificazione di detta chiamata in primo grado, e la conseguente mancata instaurazione del contraddittorio nei riguardi di detto terzo, non può disporre una separazione di procedimenti, decidendo solo sulla domanda contro il convenuto, ma deve dichiarare la nullità dell'intera sentenza appellata, e rimettere la causa al primo giudice, in applicazione dell'art. 354 cod. proc. civ.. (V 126/82, mass n 417815; (V 2090/78, mass n 391464).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)