Sez. 3, Sentenza n. 573 del 23/01/1988 (Rv. 457068 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - CAUSA PROMOSSA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - DEDUZIONE DELLA COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - RIMESSIONE DELLA CAUSA ALLA SEZIONE SPECIALIZZATA - LIMITI - INFONDATEZZA PRIMA FACIE DELLA ECCEZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - CAUSA PROMOSSA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - DEDUZIONE DELLA COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - RIMESSIONE DELLA CAUSA ALLA SEZIONE SPECIALIZZATA - LIMITI - INFONDATEZZA PRIMA FACIE DELLA ECCEZIONE.*
La Competenza della Sezione specializzata agraria - per la cui ravvisabilità è sufficiente che venga dedotta in giudizio, dall'una o dall'altra parte e in via di Azione o di eccezione, l'esistenza di un rapporto di affitto di fondo rustico o di altro rapporto agrario soggetto a proroga legale - può essere esclusa solo quando, in Sede di delibazione della causa al fine dello accertamento della Competenza, risulti manifesto prima facie, in base alle stesse deduzioni delle parti e senza necessità di altre indagini, non trattarsi né di affitto di fondo rustico né di altro rapporto agrario soggetto a proroga legale. (Conf 938/86, mass n 444460; (Conf 2775/86, mass n 445814; (Conf 5573/83, mass n 430511; (Conf 5334/82, mass n 423121).*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)