Sez. 2 - , Sentenza n. 18130 del 31/08/2020 (Rv. 658964 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Opposizione di terzo avverso la sentenza di appello oggetto di ricorso per cassazione - Accoglimento dell’opposizione nel corso del giudizio di legittimità - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Nel caso in cui la sentenza di appello impugnata con il ricorso per cassazione sia stata annullata dal giudice "a quo", in accoglimento di un'opposizione di terzo proposta ai sensi dell'art. 404 c.p.c., deve ritenersi venuto meno l'interesse alla decisione del ricorso medesimo, con conseguente dichiarazione di inammissibilità di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)