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Sez. 2, Sentenza n. 3442 del 21/02/2005 (Rv. 581117 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Sopravvenienza nel corso del giudizio di legittimità - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse - In tema di annullamento, in accoglimento della opposizione di terzo, della sentenza d'appello ricorre in cassazione.
Stato
decisa il 2005-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581117-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

Nel caso in cui la sentenza di appello impugnata con il ricorso per cassazione sia stata annullata dal giudice a quo in accoglimento di un'opposizione di terzo proposta ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ., l'interesse alla decisione del ricorso per cassazione da parte della Corte di Cassazione si deve ritenere venuto meno, senza che in contrario possa rilevare che la sentenza di accoglimento dell'opposizione di terzo sia a sua volta impugnabile per cassazione, essendo questa una mera eventualità, mentre la carenza di interesse del ricorrente ad ottenere la decisione del ricorso per cassazione appare immediata ed attuale. Ne consegue che il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato inammissibile come in ogni caso nel quale, nel corso del giudizio di legittimità si determini una situazione di cessazione della materia del contendere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)