Sez. 3, Sentenza n. 1129 del 24/02/1986 (Rv. 444631 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - PEREQUAZIONE E ECCESSIVA ONEROSITÀ - PAGAMENTO DEI CANONI SECONDO I CRITERI EX LEGGI N. 11 DEL 1971, N. 844 DEL 1972, N. 508 DEL 1973 E N. 814 DEL 1973 - INADEMPIMENTO PER MOROSITÀ PER MANCATO ESERCIZIO DELL'AZIONE DI PEREQUAZIONE - ESCLUSIONE - RIFIUTO DEL PAGAMENTO DA PARTE DEL CONCEDENTE - ADEMPIMENTO DELL'AFFITTUARIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - PEREQUAZIONE E ECCESSIVA ONEROSITÀ - PAGAMENTO DEI CANONI SECONDO I CRITERI EX LEGGI N. 11 DEL 1971, N. 844 DEL 1972, N. 508 DEL 1973 E N. 814 DEL 1973 - INADEMPIMENTO PER MOROSITÀ PER MANCATO ESERCIZIO DELL'AZIONE DI PEREQUAZIONE - ESCLUSIONE - RIFIUTO DEL PAGAMENTO DA PARTE DEL CONCEDENTE - ADEMPIMENTO DELL'AFFITTUARIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
In forza della normativa di cui agli artt. 7 della legge n. 11 del 1971, della legge n. 844 del 1972, 2 della legge n. 508 del 1973 e 4 della legge n. 814 del 1973, l'affittuario che abbia pagato i canoni secondo i criteri stabiliti da tali norme non può essere dichiarato inadempiente per morosità, anche se non abbia proposto Azione di perequazione a mente dell'art. 7 della legge n. 567 del 1962; mentre, qualora il concedente abbia rifiutato il relativo importo, l'affittuario è considerato adempiente ove abbia depositato il canone, nell'ammontare massimo stabilito per ciascuna zona omogenea dalle relative tabelle di equo affitto per i fondi rustici, in un libretto di risparmio intestato al concedente presso l'ufficio postale o presso una banca del comune ove si trova l'azienda, dando nel contempo comunicazione al concedente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro quindici giorni dall'avvenuto deposito. (V 2222/83, mass n 427073).*
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1962 num. 567 art. 7 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 7, Legge 23/12/1972 num. 844 art. 1, Legge 09/08/1973 num. 508 art. 2, Legge 10/12/1973 num. 814 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)