Sez. 3, Sentenza n. 2222 del 28/03/1983 (Rv. 427073 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MOROSITÀ - PURGAZIONE - CONCESSIONE DEL TERMINE DI GRAZIA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 814/1973 - OBBLIGHI DELL'AFFITTUARIO - OFFERTA REALE DELLA SOMMA DOVUTA - INSUFFICIENZA - RIFIUTO DELL'OFFERTA - DEPOSITO DELL'IMPORTO DOVUTO SECONDO LE PRESCRIZIONI PREVISTE DALL'ART. 1212 COD. CIV. - NECESSITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MOROSITÀ - PURGAZIONE - CONCESSIONE DEL TERMINE DI GRAZIA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 814/1973 - OBBLIGHI DELL'AFFITTUARIO - OFFERTA REALE DELLA SOMMA DOVUTA - INSUFFICIENZA - RIFIUTO DELL'OFFERTA - DEPOSITO DELL'IMPORTO DOVUTO SECONDO LE PRESCRIZIONI PREVISTE DALL'ART. 1212 COD. CIV. - NECESSITÀ.*
In tema di contratti agrari, entro il termine di grazia concesso dal giudice all'affittuario per purgare la mora, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 814 del 1973, il debitore è tenuto al pagamento dei canoni scaduti, cioè all'effettivo versamento dell'importo dovuto entro il termine stabilito (che non deve essere superiore a trenta giorni), con la conseguenza che non è sufficiente l'offerta reale della somma ma è necessario, nel caso di rifiuto dell'offerta, che, ai sensi dell'art. 1210 cod. civ., il debitore provveda al deposito dell'importo dovuto, secondo le prescrizioni di cui all'art. 1212 dello stesso codice, ed al successivo giudizio di convalida, non essendo valevole a concretare l'adempimento prescritto dalla legge il semplice deposito della somma dovuta in un libretto al portatore non posto nella disponibilità del concedente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1210, Cod. Civ. art. 1212, Legge 10/12/1973 num. 814 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)