Sez. 1 - , Sentenza n. 25662 del 19/03/2021 Cc. (dep. 06/07/2021) Rv. 281446 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova in casi particolari - Presupposto - Mancato superamento dei limiti del residuo di pena detentiva ancora da espiare - Determinazione di detto residuo - Retrodatazione dell’inizio dell’esecuzione della pena in caso di programma terapeutico già in corso - Possibilità di tenerne conto - Esclusione - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di affidamento in prova cd. terapeutico in favore di condannato tossicodipendente od alcoldipendente, previsto dall'art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ai fini della verifica del presupposto, di cui al comma 1 di detto articolo, del mancato superamento dei limiti del residuo di pena detentiva ancora da espiare (pari, a seconda dei casi, a sei o quattro anni di reclusione), non può tenersi conto, in caso di programma terapeutico già in corso, dell'eventuale retrodatazione dell'inizio dell'esecuzione della pena a data anteriore a quella di sottoscrizione del verbale di affidamento, ai sensi del comma 4 dell'articolo medesimo, in quanto la decisione relativa alla retrodatazione, attenendo alle limitazioni e prescrizioni sostanzianti l'affidamento, ha carattere prettamente valutativo e presuppone pertanto il già compiuto preliminare vaglio di ammissibilità della domanda del beneficio, in riferimento al quale il "quantum" di pena residua deve essere determinato alla luce unicamente della data di sottoscrizione del verbale di affidamento.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 com. 4 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 quater CORTE COST., Legge 29/04/1983 num. 167 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)