Sez. 1 - , Sentenza n. 16123 del 01/04/2021 Cc. (dep. 28/04/2021) Rv. 281193 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova in casi particolari - Decorrenza della misura alternativa dalla data del verbale di affidamento - Richiesta di termine di decorrenza più favorevole - Valutazione del giudice - Criteri.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di affidamento in prova nei confronti del condannato tossicodipendente, il tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 94, comma 4, del d.P.R. 30 ottobre 1990, n. 309, può determinare la decorrenza dell'esecuzione della misura, piuttosto che dal verbale di affidamento, da una diversa e più favorevole data per l'interessato, qualora, al momento della decisione, il programma terapeutico risulti già positivamente in corso ed il trattamento spontaneamente eseguito risponda, per durata ininterrotta e contenuti comportamentali, ai criteri di recupero sociale, essendo invece irrilevante la sola durata residua del programma terapeutico superiore a quella della pena da espiare.
Riferimenti normativi: DPR 30/10/1990 num. 309 art. 94 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)