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Sez. L, Sentenza n. 7178 del 24/06/1995 (Rv. 493082 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE | Atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale - Interpretazione ex artt 1362 e segg. cod civ. - Ammissibilità - Estensione agli atti formati nel processo e destinati a svolgervi funzione di prova e ad essere valutati dal giudice - Esclusione..
Stato
decisa il 1995-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493082-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE

Le norme sull'interpretazione dei contratti sono applicabili ex art. 1324 cod. civ., in quanto compatibili, anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale quando si tratti di dichiarazioni di volontà consapevolmente indirizzate alla produzione di determinati effetti giuridici di natura patrimoniale ad esse collegati dall'ordinamento, mentre la loro applicazione è da escludere nei riguardi di atti che, essendosi formati nel processo a fini istruttori od essendo destinati a svolgervi funzioni di prova, sono soggetti alla valutazione ed al prudente apprezzamento del giudice nell'esercizio della discrezionalità a lui demandata dall'art. 116 cod. proc. civ. e nel rispetto dell'obbligo di enunciare, a sostegno del suo libero convincimento, una motivazione congrua, sufficiente e conforme ai criteri logici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)