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Sez. 2, Sentenza n. 2399 del 29/01/2009 (Rv. 606449 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Criteri interpretativi contrattuali - Applicabilità agli atti unilaterali - Condizioni - Limiti - Conflitto tra clausole aggiunte e clausole stampate - Prevalenza delle clausole aggiunte - Fattispecie relativa a proposta irrevocabile di acquisto.
Stato
decisa il 2009-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606449-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE

Nell'interpretazione dei negozi unilaterali tra vivi, non essendo utilizzabile il criterio della comune volontà delle parti né quello del loro comportamento complessivo, i criteri ermeneutici principali sono quelli del senso letterale delle parole, e dell'interpretazione complessiva delle clausole le une per mezzo delle altre. Inoltre, nel conflitto tra la manifestazione di volontà desumibile da clausole aggiunte e quella desumibile "per relationem" dalle clausole a stampa, deve darsi prevalenza alle prime, dovendosi presumere che il sottoscrittore abbia inteso privilegiare le clausole formulate appositamente e specificamente, piuttosto che quelle preordinate unilateralmente. (Fattispecie relativa ad una proposta irrevocabile di acquisto redatta su un modulo prestampato, in cui la Corte ha ritenuto corretta decisione di merito, che aveva dato la prevalenza ad una clausola aggiunta a mano contenente un termine per la stipula del preliminare rispetto ad una clausola a stampa, che fissava un termine più lungo per l'efficacia della proposta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)