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Sez. 2, Sentenza n. 1716 del 01/12/1965 Ud. (dep. 05/03/1966) Rv. 100754 - 01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO ESEGUITO DINANZI AGLI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INOSSERVANZA DELLE FINALITA PRESCRITTE PER L'ISTRUZIONE FORMALE - VALORE PROBATORIO DEL RICONOSCIMENTO.*
Stato
decisa il 1965-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/100754-01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO ESEGUITO DINANZI AGLI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INOSSERVANZA DELLE FINALITA PRESCRITTE PER L'ISTRUZIONE FORMALE - VALORE PROBATORIO DEL RICONOSCIMENTO.*

Il riconoscimento dell'autore di un reato, avvenuto dinanzi agli organi di polizia giudiziaria senza l'osservanza delle modalita prescritte dall'art 360 cod proc pen, non ha il valore di una formale ricognizione; cionondimeno, per il principio del libero convincimento esso puo costituire un elemento di prova, la cui valutazione e rimessa al prudente e insindacabile criterio del giudice di merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360, Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)