Sez. 3, Sentenza n. 3567 del 23/05/1983 (Rv. 428458 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
La Competenza della Sezione specializzata agraria si determina per il solo fatto che, in Sede ordinaria, sia stato eccepito il diritto alla continuazione del rapporto per la proroga legale dei contratti agrari, con la conseguente devoluzione a tale giudice delle questioni connesse relative all'esistenza del rapporto, alla sua natura ed alla sua assoggettabilità alla proroga legale, ma tale principio non trova applicazione quando risulti prima facie manifesto che il rapporto dedotto in giudizio non rientra tra le fattispecie regolate dalle leggi sulla proroga dei contratti agrari e che, quindi, l'eccezione di incompetenza è stata formulata a scopo meramente dilatorio. (Conf 112/83, mass n 424909; (Conf 613/82, mass n 418367; (Conf 2392/80, mass n 406100).*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)