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Sez. 3, Sentenza n. 112 del 07/01/1983 (Rv. 424909 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA FUNZIONALE ED INDEROGABILE DI DETTE SEZIONI - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424909-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA FUNZIONALE ED INDEROGABILE DI DETTE SEZIONI - CONDIZIONI - LIMITI.*

La Competenza funzionale ed inderogabile della Sezione specializzata agraria sussiste per il semplice fatto che, in Sede ordinaria, siano state proposte questioni relative all'esistenza e validità di un contratto agrario ed alla sua prorogabilità ex lege, indipendentemente dalla sua fondatezza. Tale principio non trova applicazione solo quando, in Sede di delibazione della causa al fine dell'accertamento della Competenza, le relative questioni risultino prima facie infondate, in base alle stesse deduzioni delle parti e senza necessità di altre indagini. (Conf 613/82, mass n 418367; (Conf 2392/80, mass n 406100; (Conf 6411/79, mass n 403140; (Conf 3452/79, mass n 399872).*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)