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Sez. 3, Sentenza n. 8469 del 18/10/1994 (Rv. 488121 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE | Cessazione della proroga legale del contratto di locazione - Controversia relativa - Legittimazione passiva del coniuge che ha stipulato il contratto.
Stato
decisa il 1994-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488121-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE

L'art. 180, secondo comma, cod. civ. attribuisce ad entrambi i coniugi esclusivamente il diritto a stipulare i contratti di locazione e, al pretermesso, le azioni di cui al successivo art. 184. Ne consegue che legittimato passivo nella controversia diretta ad ottenere la cessazione della proroga legale del contratto di locazione e, comunque, il rilascio dell'immobile condotto in locazione è unicamente il coniuge che ha stipulato il contratto, sia anteriormente che posteriormente all'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia (legge n. 151 del 1975). Infatti, nella prima di queste ultime ipotesi, il rapporto contrattuale, validamente stipulato secondo la legge del tempo, verrebbe alterato con l'aggiunta di un nuovo soggetto giuridico ad esso estraneo - in contrasto con il principio dell'irretroattività della legge -, mentre, nella seconda ipotesi, l'art. 184 cod. civ. (nella nuova formulazione) prevede solo l'annullabilità per mancanza del consenso o della convalida del coniuge, nel termine di un anno, di cui al secondo comma della suddetta norma.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 180, Cod. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)