Sez. 3, Sentenza n. 10016 del 15/11/1996 (Rv. 500561 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - MODALITÀ, FORME E TERMINI | Contratto di locazione stipulato con uno solo dei coniugi anteriormente all'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia - Coniugi in regime di comunione legale dei beni - Onere di intimare la licenza per finita locazione anche al coniuge estraneo al contratto - Esclusione.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - MODALITÀ, FORME E TERMINI
Gli acquisti che ai sensi dell'art. 177 comma primo lettera a) sono sottoposti al regime di comunione legale dei beni tra coniugi, pur se derivanti da atti stipulati da uno solo di essi, sono soltanto quelli successivi all'entrata in vigore (20 settembre 1975) della riforma del diritto di famiglia e purché manchi la volontà contraria, prevista dall'art. 228 primo comma nella legge 19 maggio 1975 n. 151. Pertanto il locatore che non intenda rinnovare alla scadenza un contratto stipulato prima della predetta legge con un solo coniuge, non ha alcun onere di intimare la licenza per finita locazione all'altro coniuge, che rimane estraneo al contratto e perciò alla fattispecie sono inapplicabili sia all'art. 180 secondo comma cod. civ. sia l'art. 184 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 180, Cod. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1596, Cod. Civ. art. 1597, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 228, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)