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Sez. 5, Sentenza n. 7828 del 31/03/2010 (Rv. 612558 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Presupposti - Autonoma organizzazione - Accertamento - Esercizio di attività artistica - Mero rilievo della disponibilità di un agente e della stipula di un contratto con una società organizzatrice di spettacoli - Motivazione insufficiente - Configurabilità.
Stato
decisa il 2010-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612558-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IRAP, non è sufficientemente motivata la sentenza che desuma l'esistenza di un'autonoma organizzazione dal solo fatto che l'esercente un'attività artistica dispone di un agente ed ha stipulato un contratto con una società organizzatrice di spettacoli, senza estendere l'accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione, dei due rapporti giuridici e senza prendere in esame le prove fornite dal contribuente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)