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Sez. 5, Sentenza n. 3674 del 16/02/2007 (Rv. 594811 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Presupposto - Esercizio di arti o professioni - Autonoma organizzazione - Nozione - Organizzazione di beni strumentali e/o lavoro altrui - Necessità - Prevalenza dell'opera del professionista - Rilevanza - Esclusione - Accertamento - Giudizio di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di esercizio dell'attività di medico convenzionato con un'azienda sanitaria locale.
Stato
decisa il 2007-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594811-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IRAP, alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, l'esistenza di un'autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti e professioni indicati dall'art. 49, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non dev'essere intesa in senso soggettivo, come auto-organizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, bensì in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, frutto dell'organizzazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui: l'accertamento di tale presupposto - ai fini del quale non assume alcun rilievo la prevalenza dell'opera del professionista sul valore degli altri fattori produttivi impiegati, trattandosi di un requisito non configurabile, date le caratteristiche intrinseche del lavoro professionale o artigianale, e comunque non riconducibile ad alcuna previsione normativa - costituisce apprezzamento di mero fatto, rimesso al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se non per vizi logici della motivazione. (Principio enunciato dalla S.C. in riferimento all'esercizio dell'attività di medico in convenzione con un'azienda sanitaria locale, svolta dal contribuente senza l'ausilio di dipendenti e con l'impiego di beni strumentali limitati, che il giudice tributario di merito aveva ritenuto perciò non assoggettabile ad imposizione, con statuizione non contestata dall'Agenzia delle entrate ricorrente sotto il profilo del vizio di motivazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1997 num. 446 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/04/1998 num. 137 art. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)