Sez. 1, Sentenza n. 4710 del 20/07/1988 (Rv. 459564 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALI - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DICHIARATIVE DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO PER "DEFECTUM DISCRETIONIS IUDICII" DA PARTE DI UN CONIUGE - IMPEDIMENTO NEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO ITALIANO - INSUSSISTENZA.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALI - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DICHIARATIVE DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO PER "DEFECTUM DISCRETIONIS IUDICII" DA PARTE DI UN CONIUGE - IMPEDIMENTO NEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO ITALIANO - INSUSSISTENZA.*
Con riguardo alla sentenza del tribunale ecclesiastico, che abbia dichiarato la nullità del matrimonio concordatario per "defectum discretionis iudicii" da parte di un coniuge, la delibazione non trova impedimento nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano, tenuto conto che la suddetta nullità, discendendo da una grave inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del matrimonio, in relazione al momento della manifestazione del consenso, non si discosta sostanzialmente dalle ipotesi d'Invalidità contemplate dagli artt. 120 e 122 cod. civ. in caso d'incapacità o d'errore, e che, inoltre, un conflitto con gli indicati principi non è ravvisabile nella mera diversità di disciplina dell'Azione di nullità (accordata dall'ordinamento canonico anche all'altro coniuge ed al "promotore di giustizia"). (V 6621/84, mass n 438165).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 120, Cod. Civ. art. 122, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)