Sez. 1, Sentenza n. 3002 del 07/04/1997 (Rv. 503549 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Dichiarative della nullità di matrimonio concordatario, per difetto di consenso da parte di uno dei coniugi - Contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano, visto sub art. 120 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI
In tema di delibazione della sentenza di un tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario, per difetto di consenso, la situazione di vizio psichico assunta in considerazione dal giudice ecclesiastico siccome comportante inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso, non si discosta sostanzialmente dall'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 cod. civ., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano. E contrasto con tali principi non si rende ravvisabile neppure sotto il profilo del difetto di tutela dell'affidamento della controparte. Infatti, al riguardo, è sufficiente rilevare che, mentre la disciplina generale dell'incapacità naturale dà rilievo, in tema di contratti, alla buona o alla mala fede dell'altra parte (art. 428, secondo comma, cod. civ.), tale aspetto si rende invece del tutto ignorato nella disciplina dell'incapacità naturale vista quale causa di invalidità del matrimonio, essendo preminente, in tal caso, l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 120, Cod. Civ. art. 428, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)