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Sez. 2, Sentenza n. 9144 del 28/08/1993 (Rv. 483612 - 01)

Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - In genere | Prezzo della compravendita - Inesistenza - Configurabilità - Condizioni - Pattuizioni di un prezzo notevolmente inferiore al prezzo di mercato, ma non privo del tutto di valore intrinseco - Rilevanza ai fini della nullità del contratto per mancanza di un requisito essenziale - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483612-01

Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - In genere

Il prezzo della compravendita deve ritenersi inesistente, con conseguente nullità del contratto per mancanza di un elemento essenziale (art. 1418, 1470 cod. civ.), non nell'ipotesi di pattuizione di prezzo tenue, vile ed irrisorio, ma quando risulti concordato un prezzo obbiettivamente non serio, o perché privo di valore reale e perciò meramente apparente e simbolico, o perché programmaticamente destinato nella comune intenzione delle parti a non essere pagato. La pattuizione di un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa compravenduta, ma non privo del tutto di valore intrinseco, può rivelare sotto il profilo dell'individuazione del reale intento negoziale delle parti e della effettiva configurazione ed operatività della causa del contratto, ma non può determinare la nullità del medesimo per la mancanza di un requisito essenziale. Del pari, non può incidere sulla validità del contratto la circostanza che il prezzo, pur in origine seriamente pattuito, non sia stato poi in concreto pagato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 n. 3, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)