Sez. 2, Sentenza n. 9640 del 19/04/2013 (Rv. 626041 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - IN GENERE | Prezzo assolutamente privo di valore - Conseguenze - Nullità della vendita - Fondamento - Prezzo non inesistente ma notevolmente inferiore al valore di mercato - Nullità del contratto - Esclusione - Diversa qualificazione causale - Possibilità.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - IN GENERE
Solo l'indicazione di un prezzo assolutamente privo di valore, meramente apparente e simbolico, può determinare la nullità della vendita per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali, mentre la pattuizione di un prezzo, notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta, ma non del tutto privo di valore, pone solo un problema concernente l'adeguatezza e la corrispettività delle prestazioni ed afferisce, quindi, all'interpretazione della volontà dei contraenti ed all'eventuale configurabilità di una causa diversa del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)