Sez. L, Sentenza n. 9064 del 15/04/2013 (Rv. 625919 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Mediante applicazione di marche sulla tessera assicurativa del dipendente - Liberazione del datore di lavoro dall'obbligo contributivo - Mezzi - Consegna della tessera all'ente previdenziale dopo l'applicazione delle marche o restituzione della tessera al lavoratore all'atto della cessazione del rapporto - Oneri probatori.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO
In tema di assicurazioni sociali, nel vigore del sistema di pagamento dei contributi previdenziali a mezzo di "marche" assicurative (ai sensi del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422), la liberazione del datore di lavoro dall'obbligo contributivo, che egli sostenga di aver assolto mediante applicazione di marche sulla tessera assicurativa del dipendente, consegue, in difetto di smarrimento o distruzione della tessera (della cui prova è onerato il datore di lavoro), soltanto alla dimostrazione - parimenti a carico del datore di lavoro - che dopo l'applicazione delle marche la tessera sia stata consegnata all'ente previdenziale ai sensi dell'art. 51 del r.d. n. 1422 del 1924, o restituita al lavoratore, ai sensi dell' art. 42 dello stesso r.d., all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 42, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)