Sez. L, Sentenza n. 11492 del 21/10/1992 (Rv. 479077 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento | Mediante applicazione di marche sulla tessera assicurativa del dipendente - Liberazione del datore di lavoro dall'obbligo contributivo - Mezzi - Consegna della tessera all'ente previdenziale dopo l'applicazione delle marche o restituzione della tessera al lavoratore all'atto della cessazione del rapporto - Rilevanza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento
La liberazione del datore di lavoro dall'obbligo contributivo, che egli sostenga di aver assolto mediante applicazione di marche sulla tessera assicurativa del dipendente, consegue, in difetto di smarrimento o distruzione della tessera (della cui prova è onerato datore medesimo), soltanto alla dimostrazione - parimenti a carico del datore di lavoro - che dopo l'applicazione delle marche la tessera sia stata consegnata all'ente previdenziale ai sensi dell'art. 51 del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422 o restituita al lavoratore, ai sensi dell' art. 42 dello stesso R.D., all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 39, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 42, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 44, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 46, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 47, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)