diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3936 del 08/06/1983 (Rv. 428864 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - MANCATO ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE - CARATTERE UNILATERALE O BILATERALE DELLA CONDIZIONE CONTRATTUALE - NOZIONE - CONSEGUENZE SULL'APPLICABILITÀ O MENO DELL'ART. 1359 COD. CIV.*
Stato
decisa il 1983-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428864-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - MANCATO ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE - CARATTERE UNILATERALE O BILATERALE DELLA CONDIZIONE CONTRATTUALE - NOZIONE - CONSEGUENZE SULL'APPLICABILITÀ O MENO DELL'ART. 1359 COD. CIV.*

Il carattere unilaterale o bilaterale della condizione contrattuale, rilevante al fine dell'applicabilità o meno dello art. 1359 cod. civ. sulla finzione legale di avveramento della condizione medesima, va affermato a secondo che essa risulti rivolta a garantire esclusivamente l'interesse di uno dei contraenti, ovvero l'interesse di entrambi, non anche, pertanto, in base alla sua provenienza dalla volontà dell'uno o dell'altro contraente, dato che, vertendosi in tema di patto contrattuale, la sua stipulazione consegue in entrambi i casi ad una manifestazione negoziale bilaterale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1359

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)