Sez. 3, Sentenza n. 4284 del 05/12/1974 Ud. (dep. 19/04/1975) Rv. 129828 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - IN GENERE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - REATO DI CIRCOLAZIONE DI VEICOLO SENZA ASSICURAZIONE - REGOLE CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - ERRORE O IGNORANZA - INESCUSABILITA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - IN GENERE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - REATO DI CIRCOLAZIONE DI VEICOLO SENZA ASSICURAZIONE - REGOLE CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - ERRORE O IGNORANZA - INESCUSABILITA.*
L'art 32 legge 24 dicembre 1969, n 990, e strettamente collegato all'art 1 della legge medesima che prescrive che i veicoli a motore non possono esser posti in circolazione, su strade o aree pubbliche, se non siano coperti da Assicurazione per la responsabilita civile, prevista dall'art 2054 cod civ. in conseguenza le regole che disciplinano i contratti di Assicurazione si pongono come integratrici del precetto penale contenuto nell'art 32 legge 1969, dal quale sono state recepite, onde l'ignoranza o l'errore su tali norme e la cognizione inesatta dei limiti dalla loro applicabilita, costituiscono ignoranza o errore su legge penale e sono pertanto irrilevanti agli effetti della legge penale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)