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Sez. 3, Sentenza n. 4114 del 10/12/1981 Ud. (dep. 22/04/1982) Rv. 153334 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - IN GENERE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - REATO DI CIRCOLAZIONE DI VEICOLO NON ASSICURATO PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE - ERRORE SULLE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - INESCUSABILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153334-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - IN GENERE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - REATO DI CIRCOLAZIONE DI VEICOLO NON ASSICURATO PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE - ERRORE SULLE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - INESCUSABILITÀ.*

In tema di Assicurazione obbligatoria di veicolo, non è consentito invocare l'errore sulla disposizione extrapenale dell'art. 1901 cod. civ., relativa alla sospensione dell'Assicurazione ed alla conseguente mancata copertura del rischio dopo il decorso del periodo di tolleranza di quindici giorni. Infatti tale disposizione integra la norma penale di cui all'art. 32 legge 24 dicembre 1969, n. 990 e ne determina il contenuto così da rendere inescusabile l'errore ai sensi dell'art. 5 cod. pen. in riferimento all'art. 47 stesso codice, che esclude la punibilità dell'agente solo nell'ipotesi di errore su legge diversa da quella penale. (Conf mass n 107944; (Conf mass n 114263; (Conf mass n 099147; (Conf mass n 129828; (Conf mass n 134458; (V mass n 122205).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47, Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)