Sez. 1, Sentenza n. 4592 del 26/09/1995 Cc. (dep. 13/10/1995) Rv. 202606 - 01
Procedimenti speciali - Patteggiamento - In genere | Pena applicata per più reati - Abrogazione di uno di tali reati nelle more del giudizio di cassazione - Conseguenze - Fattispecie.
Procedimenti speciali - Patteggiamento - In genere
Una volta che uno dei reati per cui sia intervenuta l'applicazione della pena su richiesta delle parti venga abolito nelle more del giudizio di cassazione (nella specie per declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che lo prevede), all'annullamento senza rinvio della sentenza di merito deve seguire la trasmissione degli atti al giudice competente per nuovo giudizio in ordine ai reati residui. (Fattispecie in cui, essendo stata patteggiata la pena per il reato di cui all'art. 7-bis della legge n. 39 del 1990 - dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 34 del 1995 della Corte costituzionale - e per il reato di cui all'art. 670 cod. pen., gli atti sono stati restituiti al giudice "a quo" per il giudizio su quest'ultimo reato). (Conf. Sez. I, 29 settembre 1995 n. 4705, Khlifa, non massimata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 670 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 440 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 440 CORTE COST., Legge 28/02/1990 num. 39 art. 7 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)