Sez. 3, Sentenza n. 40522 del 30/04/2015 Cc. (dep. 09/10/2015) Rv. 265499 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Procedimenti speciali - Patteggiamento - In genere - Pena applicata per più reati - Abrogazione di uno di tali reati nelle more del giudizio di cassazione - Conseguenze - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE
Nel giudizio di cassazione, l'abolizione di uno dei reati per cui sia intervenuta l'applicazione della pena su richiesta delle parti (nella specie, per declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice applicata) determina l'annullamento senza rinvio della sentenza di merito e la trasmissione degli atti al giudice competente per nuovo giudizio in ordine ai reati residui. (Fattispecie relativa alla dichiarazione di incostituzionalità del reato di cui all'art. 10-ter del D.Lgs. 11 marzo 2000, n. 74).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Decreto Legisl. 11/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)