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Sez. 1, Sentenza n. 5621 del 16/09/1986 (Rv. 448110 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PACTUM DE COMPENSANDO - NATURA - REVOCABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448110-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PACTUM DE COMPENSANDO - NATURA - REVOCABILITÀ - CONDIZIONI.*

Ai fini della revocatoria fallimentare, l'effetto estintivo del "pactum de compensando" - a differenza del pagamento rispetto al rapporto che ne costituisce la causa - non può considerarsi distinto atto giuridico rispetto all'accordo che lo prevede, né di conseguenza è autonomamente revocabile, seguendo automaticamente tale accordo che solo può costituire oggetto della domanda di revoca. Pertanto è revocabile, ai sensi dell'art. 67, comma secondo della legge fallimentare il patto di compensazione soltanto ove posto in essere entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, senza che possa rilevare che entro tale anno si sia verificato l'effetto compensativo.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)