Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006 (Rv. 588806 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | "Pactum de compensando" - Natura - Revocabilità - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Ai fini della revocatoria fallimentare, l'estinzione per effetto del "pactum de compensando", a differenza del pagamento rispetto al rapporto che ne costituisce la causa, non può considerarsi atto giuridico distinto rispetto all'accordo che lo prevede, né di conseguenza è autonomamente revocabile, seguendo automaticamente tale accordo che solo può essere revocato, se ricorrono le condizioni di cui all'art. 67, comma secondo, della legge fallimentare.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)