Sez. 2, Sentenza n. 1784 del 07/07/1966 (Rv. 323481 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - POTERI E LIMITI - ACQUISIZIONE DI NOTIZIE NON RILEVABILI DAGLI ATTI PROCESSUALI - SINDACATO DEL GIUDICE SULLA LEGITTIMITA E ATTENDIBILITA DEGLI ELEMENTI RACCOLTI ALIUNDE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - POTERI E LIMITI - ACQUISIZIONE DI NOTIZIE NON RILEVABILI DAGLI ATTI PROCESSUALI - SINDACATO DEL GIUDICE SULLA LEGITTIMITA E ATTENDIBILITA DEGLI ELEMENTI RACCOLTI ALIUNDE.*
Il consulente tecnico, ove il giudice non disponga che le indagini si compiano insieme a lui, puo di sua iniziativa - qualora lo ravvisi necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli- attingere anche aliunde notizie non rilevabili dagli Atti processuali, le quali concernano fatti e situazioni costituenti oggetto del suo accertamento, salvo in ogni caso il Sindacato del giudice sulla legittimita e attendibilita degli elementi in tal modo raccolti. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)