Sez. 3, Sentenza n. 3432 del 23/10/1968 (Rv. 336534 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - POTERI E LIMITI - ACCERTAMENTO DEGLI ELEMENTI DI FATTO INTIMAMENTE COLLEGATI ALL'ASSOLVIMENTO DELL'INCARICO- VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - POTERI E LIMITI - ACCERTAMENTO DEGLI ELEMENTI DI FATTO INTIMAMENTE COLLEGATI ALL'ASSOLVIMENTO DELL'INCARICO- VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Il consulente tecnico ha facolta di accertare, anche senza espressa autorizzazione del giudice, gli elementi di fatto che si presentino intimamente collegati all'assolvimento dell'incarico che gli e stato affidato, in ispecie quando quell'accertamento richieda particolari cognizioni tecniche. Cio non esclude in linea generale il potere dovere del giudice di valutare l'attendibilita degli elementi accertati e di ammettere eventualmente prove dirette a confermarli o smentirli. Ma se egli ritiene positivo ed esauriente il risultato delle indagini e superfluo ogni altro accertamento, l'apprezzamento in proposito espresso non puo formare oggetto di censura in Sede di legittimita. (V. 278-67, massima n. 326073 1784-66, massima n. 323481).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)