Sez. L - , Sentenza n. 29780 del 12/12/2017 (Rv. 646476 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Pensione di anzianità - Requisiti - Totalizzazione ex d.lgs. n. 42 del 2006 - Obbligo di cancellazione dall'albo - Sussistenza - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
In tema di diritto alla pensione d'anzianità a carico della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense, l'obbligo di cancellazione dall'albo, di cui all'art. 3 della l. n. 576 del 1980, è applicabile anche nel caso in cui il requisito contributivo sia maturato per effetto di totalizzazione, ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2006, atteso che tale disciplina non ha modificato l'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 184 del 1997, che rinvia alle regole previste per l'erogazione dei trattamenti pensionistici di ogni ordinamento, né la norma che subordina alla cancellazione l'accesso al trattamento pensionistico può ritenersi tacitamente abrogata dalla riforma operata con l. n. 335 del 1995, che ha soltanto modificato i requisiti contributivi e assicurativi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1997 num. 184 art. 1 com. 3, Legge 20/09/1980 num. 576 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 42 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)