Sez. L, Sentenza n. 2392 del 07/02/2005 (Rv. 579701 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Pensione di anzianità - Presupposti per l'insorgenza del diritto alla prestazione - Requisito contributivo e assicurativo - Abrogazione tacita della norma che l'obbligo di cancellazione dall'albo - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
Il diritto dell'avvocato alla pensione d'anzianità a carico della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense sorge in capo al professionista che abbia maturato i tre requisiti, assicurativo, contributivo, e di cancellazione dagli albi professionali, nè la disposizione che prevede l'obbligo di cancellazione, contenuta nell'art. 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576, può ritenersi tacitamente abrogata dalla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, operata con legge n. 335 del 1995, in quanto quest'ultima ha soltanto modificato i requisiti contributivi e assicurativi.
Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)