Sez. 3, Sentenza n. 7763 del 12/07/1991 (Rv. 473100 - 01)
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Condizioni generali di contratto - Necessità di specifica approvazione scritta - Decadenze | Concorso a pronostici del "totocalcio" - Regolamento - Clausole vessatorie - Clausola contenente la previsione di un termine di decadenza per proporre eventuali reclami - Validità - Specifica approvazione per iscritto - Necessità - Esclusione.
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Condizioni generali di contratto - Necessità di specifica approvazione scritta - Decadenze
Con riguardo al concorso a pronostici del "totocalcio", che integra un contratto di natura privatistica (natura compatibile con l'approvazione ministeriale prevista per le attività di gioco riservate al CONI), le clausole fissate nell'apposito regolamento, ancorché di tipo vessatorio, quale quella che stabilisce un termine di decadenza per proporre eventuali reclami, sono vincolanti nei confronti del giocatore, pur senza la specifica approvazione per iscritto contemplata dall'art. 1341 cod. civ., atteso che questa trova equipollente nella grande pubblicità e diffusione del regolamento stesso, predisposte proprio al fine di richiamare l'attenzione dei partecipanti al gioco su tutte le condizioni ad esso inerenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)