Sez. 3, Sentenza n. 191 del 10/01/2003 (Rv. 559562 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - DECADENZE | Concorso a pronostici - Contratto di diritto privato - Clausole vessatorie - Necessità di specifica sottoscrizione - Esclusione - Pubblicità e diffusione del regolamento - Strumento di tutela equipollente.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - DECADENZE
Il concorso a pronostici denominato "totocalcio" integra un contratto di natura privatistica, disciplinato dal regolamento ufficiale, approvato con D.M. 23 marzo 1963; le clausole inserite nel predetto regolamento, anche quelle di tipo vessatorio (quale quella che prevede un termine di decadenza per proporre eventuali reclami) sono vincolanti per i giocatori pur senza la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341, comma secondo, cod. civ., atteso che essa trova idoneo equipollente nella grande pubblicità e diffusione del regolamento stesso, predisposto proprio al fine di richiamare l'attenzione dei partecipanti al gioco su tutte le condizioni ad esso inerenti; tale diverso regime di efficacia delle clausole vessatorie deve ritenersi imposto dalla natura del contratto e dalle sue modalità di esecuzione, che sarebbero enormemente ostacolate se si dovesse richiedere di volta in volta l'approvazione specifica delle clausole a contenuto vessatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Legge 18/04/1951 num. 581 art. 3, Legge 05/04/1962 num. 806
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)