Sez. 3, Sentenza n. 895 del 03/04/1970 (Rv. 346280 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI - ONERE DI NOTIFICAZIONE AL CONTUMACE DELLE COMPARSE CONTENENTI DOMANDE NUOVE E RICONVENZIONALI - FONDAMENTO - INOSSERVANZA - DEDUCIBILITA DA PARTE DEL SOLO CONTUMACE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI - ONERE DI NOTIFICAZIONE AL CONTUMACE DELLE COMPARSE CONTENENTI DOMANDE NUOVE E RICONVENZIONALI - FONDAMENTO - INOSSERVANZA - DEDUCIBILITA DA PARTE DEL SOLO CONTUMACE - LIMITI.*
La norma dell'art 292 cod proc civ, per la parte che impone la notifica al contumace delle comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali, costituisce una particolare applicazione del principio del contraddittorio ed e dettata nell'esclusivo interesse del contumace, allo scopo di metterlo in grado di difendersi dalle domande, proposte dopo la notifica della citazione pertanto, solo il contumace, allorche si costituisce in giudizio, puo fare valere l'inosservanza della citata norma, secondo il criterio generale stabilito dall'art 157, secondo comma, nella prima difesa successiva alla notifica dell'atto compiuto in violazione della norma processuale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)