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Sez. 2, Sentenza n. 3040 del 30/03/1987 (Rv. 452146 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE DI DOMANDE NUOVE O RICONVENZIONALI - NECESSITÀ - CONDIZIONI - QUALITÀ DI DESTINATARIO DELLE DOMANDE DEL CONTUMACE.*
Stato
decisa il 1987-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452146-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE DI DOMANDE NUOVE O RICONVENZIONALI - NECESSITÀ - CONDIZIONI - QUALITÀ DI DESTINATARIO DELLE DOMANDE DEL CONTUMACE.*

La norma dell'art. 292 cod. proc. civ. secondo cui vanno personalmente notificate al contumace le domande nuove o riconvenzionali, costituisce una particolare applicazione del principio del contraddittorio ed è dettata nell'esclusivo interesse del contumace nei cui confronti le domande sono state proposte, sicché la notifica non va fatta ai soggetti contumaci che non vi abbiano interesse, in quanto non destinatari di quelle domande, e la Mancanza di essa non può essere rilevata dal giudice, né di ufficio, né su eccezione sollevata da soggetti processuali diversi dai diretti interessati. (V 6191/86, mass n 448462; (V 3435/71, mass n 355021; (V 895/70, mass n 346280).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)