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Sez. 2, Sentenza n. 1421 del 10/05/1972 (Rv. 358022 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - NUOVA DOMANDA - POTERE DI ESAME DA PARTE DEL GIUDICE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1972-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358022-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - NUOVA DOMANDA - POTERE DI ESAME DA PARTE DEL GIUDICE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA.*

Una domanda nuova, proposta nel corso del giudizio di primo grado, preclusa ai sensi dell'art 184 cod proc civ, puo essere conosciuta dal giudice soltanto quando la controparte abbia in modo inequivoco accettato su di essa il contraddittorio. (Conf 4'69, mass n 337776).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)