Sez. 2, Sentenza n. 4 del 03/01/1969 (Rv. 337776 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - POTERE DOVERE DEL GIUDICE DI PRENDERLA IN ESAME - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - POTERE DOVERE DEL GIUDICE DI PRENDERLA IN ESAME - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA.*
Una domanda nuova proposta nel corso del giudizio di primo grado, preclusa ai sensi dell'art 184 cod proc civ, puo essere conosciuta dal giudice soltanto quando la controparte abbia in modo inequivoco accettato su di essa il contraddittorio. (V 1690-68, massima n 333516 490-68, massima n 331537 2482-67, massima n 329785 90-67, massima n 325760 2613-66, massima n 325030).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)