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Sez. 1, Sentenza n. 832 del 26/03/1973 (Rv. 363116 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - CONDIZIONI - SOSTITUZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO - DIFFERENZE - QUESTIONE DI CARATTERE PREGIUDIZIALE O PRELIMINARE - RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO - NECESSITA - RILEVABILITA D'UFFICIO DELLA QUESTIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363116-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - CONDIZIONI - SOSTITUZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO - DIFFERENZE - QUESTIONE DI CARATTERE PREGIUDIZIALE O PRELIMINARE - RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO - NECESSITA - RILEVABILITA D'UFFICIO DELLA QUESTIONE - IRRILEVANZA.*

Il potere di correzione delle sentenze erroneamente motivate in diritto, attribuito alla Corte di Cassazione dall'art 384, secondo comma, cod proc civ, puo essere esercitato soltanto se la motivazione contenga argomentazioni giuridicamente erronee che non abbiano avuto alcuna influenza sul dispositivo - il quale, percio, malgrado le erronee considerazioni giuridiche che lo sorreggono, risulta ugualmente conforme al diritto - e sempre che l'erronea motivazione, non incidente sull'esattezza giuridica della decisione, sia stata svolta nell'ambito del punto o dei punti della sentenza impugnata investiti con il ricorso. Qualora, invece, per giustificare la decisione, non sia sufficiente correggere la motivazione in ordine al punto censurato con il ricorso, ma sia necessario sostituire il principio di diritto che ne costituisce la ratio e fondare la pronuncia su un principio concernente una questione diversa, la Corte di Cassazione in tanto puo procedere a tale sostituzione, in quanto si tratti di questione che, oltre a non richiedere un apprezzamento di fatto, non sia stata esaminata e decisa in senso negativo dalla sentenza impugnata. In tal caso, infatti, e indispensabile che la parte vittoriosa in via pratica, rimasta teoricamente soccombente su quella questione - di carattere pregiudiziale, attinente al processo, o di carattere preliminare, concernente il merito - proponga ricorso incidentale sia pure condizionato all'accoglimento del ricorso incidentale, onde evitare che sulla questione decisa in senso a lei sfavorevole si formi, per effetto del giudicato, una preclusione che ne impedisca il riesame. E cio anche se - come per quella concernente il difetto di integrita del contraddittorio, nel presupposto che si versi in un'ipotesi di litisconsorzio necessario - si tratti di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, giacche il potere del giudice dell'impugnazione di esaminare e decidere alcune di tali questioni incontra un limite invalicabile nel giudicato formatosi, per effetto della mancata impugnazione da parte del soccombente anche in via teorica, sulla pronuncia con cui, nei precedenti gradi del giudizio, la questione sia stata esplicitamente o implicitamente decisa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)