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Sez. 3, Sentenza n. 374 del 18/02/1963 (Rv. 260503 - 01)

VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - NORMA DI CUI ALL'ULTIMO COMMA ART 1498 COD CIV - NATURA, FINALITA ED AMBITO DI APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1963-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260503-01

VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - NORMA DI CUI ALL'ULTIMO COMMA ART 1498 COD CIV - NATURA, FINALITA ED AMBITO DI APPLICABILITA.*

La disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art 1498 cod civ e una norma di contenuto sussidiario, nel senso che disciplina il pagamento del prezzo, nella compravendita, per il caso in cui i contraenti non abbiano convenuto il luogo in cui esso debba avvenire ed abbiano soltanto previsto che il pagamento abbia luogo in tempo diverso dalla consegna, nella quale ipotesi la norma dispone, in applicazione del principio generale dell'art 1182, terzo comma cod civ, che il pagamento deve essere fatto al domicilio del venditore. Detta norma trova, quindi, applicazione soltanto se le parti, concordando un pagamento dilazionato, rispetto al tempo della consegna, non abbiano stabilito il luogo del pagamento medesimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)